CORSI ATTIVI

Menu Principale

Servizi per la Nautica

Noleggio Imbarcazioni

Emergency.gif

Meteo RIMINI

Rimini, , IT

Now
33.png
Fair
-1°C, Windchill: -1°C
Wind: 0 kph N
Humidity: 91%
Visibility: 0 km
pressure: 1,025 mb steady
Sunrise: 7:30 am
Sunset: 5:13 pm
Sat
30.png
Partly Cloudy
Hi: 8°C, Low: 0°C
Sun
12.png
Rain
Hi: 6°C, Low: -2°C

Login

Per accedere ai contenuti della Scuola è necessario essere utenti registrati.



All'iscrizione, verrà inviata una richiesta di conferma via mail. Controllare la casella antispam perchè spesso il messaggio viene dirottato li!

Cerca

Loading

Links

Chi è online

 3 visitatori online
Scegli tra centinaia di offerte di noleggio barche per vacanze e crociere in barca a vela, motore, caicco, barche di lusso, catamarano dei migliori Charter
Scuola Patente Nautica-Agenzia di consulenza
patente a punti PDF Stampa E-mail
Scritto da Mauro Righetti   
Domenica 25 Dicembre 2011 22:54

NUOVI QUIZ NELLA SEZIONE "MATERIALE DIDATTICO"

 

In arrivo Patentino Nautico per tutti e Patente Nautica a punti

assieme ad altre innovazioni che riguardano l'istituzione di una banca dati per la tracciabilità delle unità.

La legge è stata approvata alla Camera con una larga maggioranza e ora è al vaglio del Senato, attendiamo tutti con interesse il testo definitivo e il regolamento attuativo.

 

Di seguito il disegno di legge:

art.1

(Patente a Punti)

1. È istituita la patente nautica a punti per i conducenti di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto. All’atto del rilascio della patente nautica è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nella banca dati istituita ai sensi dell’articolo 2, subisce decurtazioni, nelle misure indicate dal decreto legislativo adottato in attuazione della delega prevista dall’articolo 4, a seguito della violazione delle norme indicate nel medesimo decreto legislativo. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita del punteggio ne dà notizia, entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata, al personale impiegato presso la banca dati istituita ai sensi dell’articolo 2. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di un mese decorre dalla conoscenza, da parte dell’organo di polizia, dell’avvenuto pagamento della sanzione, o della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se il conducente del natante, dell’imbarcazione o della nave da diporto, responsabile della violazione, sia stato identificato inequivocabilmente. Tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dal personale della banca dati istituita ai sensi dell’articolo 2. Ciascun conducente di natanti, imbarcazioni o navi da diporto può controllare in tempo reale lo stato della propria patente nautica collegandosi per via telematica alla banca dati secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 2.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consente di riacquistare sei punti. A tale fine l’attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso alla banca dati istituita ai sensi dell’articolo 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per un periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite di venti punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente nautica deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica. A tale fine il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su comunicazione del personale della banca dati di cui all’articolo 2, dispone la revisione della patente nautica. Qualora il titolare della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un mese dalla data della notifica del provvedimento di revisione, la patente è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi a ciò preposti, che provvedono, altresì, al ritiro e alla conservazione della patente nautica.

Art. 2.

(Banche dati)

1. Ai fini della tutela della sicurezza in mare è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica rilasciata ai sensi dell’articolo 1. Nella banca dati sono riportati anche i casi di incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del punteggio della patente nautica.

2. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è, altresì, istituita una banca dati che, per ogni natante, imbarcazione e nave da diporto, indica:

a) i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione;

b) le eventuali modifiche tecniche, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
c) i dati relativi allo stato giuridico del costruttore e del mandatario, come definiti ai sensi dell’articolo 5 del codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché del conducente;
d) gli eventuali incidenti in cui sono incorsi, con indicazione dei danni causati a persone e cose;
e) i dati relativi alla sospensione e alla decurtazione dei punti dalla patente nautica.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico delle banche dati. Con il medesimo regolamento è altresì prevista la possibilità di collegamento per via telematica alla banca dati, al fine di assicurare il controllo dello stato delle patenti nautiche a punti da parte dei conducenti, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3.

Art. 3.

(Patentino nautico a punti)

1. Per la guida dei natanti che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 39 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è istituito un patenti no nautico a punti, conseguito attraverso un esame di idoneità alla guida del natante rilasciato dagli uffici competenti del Ministero delle infrastruttue e dei trasporti.

2. Con decreti dirigenziali del Ministero delle infrastruttue e dei trasporti è disciplinato il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il duplicato del patentino nautico a punti.
3. Gli aspiranti al conseguimento del patentino nautico a punti possono frequentare appositi corsi organizzati dagli enti preposti al rilascio del medesimo patentino.

Art. 4.

(Delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni da parte dei conducenti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento da parte dei conducenti in possesso della patente nautica e del patentino nautico a punti di cui agli articoli 1 e 3, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

b) individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l’applicazione, oltre che delle sanzioni di cui alla lettera a), della decurtazione di punti della patente nautica o dal patentino nautico e l’indicazione del numero dei punti decurtati;
c) prevedere i casi di ritiro, temporaneo o definitivo della patente nautica o del patentino nautico.

 

Ultimo aggiornamento Sabato 14 Gennaio 2012 10:53
 
News PDF Stampa E-mail
Scritto da Mauro Righetti   
Venerdì 16 Dicembre 2011 00:00

TASSE, ANZI, TAR-TASSE IN ARRIVO, CE LA FAREMO?

 

"C'è molta confusione sotto il sole..."

 

Sembra che rientrerà l'indice di vetustà e le associazioni di categoria premono affinchè i beni strumentali delle società non vengano considerati beni di lusso" da tassare.

“Ad oggi – ha commentato Anton Francesco Albertoni, presidente di Ucina - rimane inaccettabile che la tassa venga applicata alle imbarcazioni utilizzate quali beni strumentali delle aziende. L’impegno dell’Associazione proseguirà incessantemente anche perché la disposizione venga tramutata da tassa di soggiorno, quale è attualmente, a tassa sul bene, onde evitare la fuga dalle acque italiane compromettendo gravemente il turismo nautico e le economie costiere".

In Adriatico gli armatori hanno preso d'assalto i posti barca Croati, in Tirreno, esodo verso coste Francesi di Corsica e Costa Azzurra.


15 dic. - (Adnkronos) - ''La tassa di stazionamento e ormeggio, proposta dal Governo Monti dal primo maggio 2012, a seconda della dimensione del natante fara' aumentare i costi con una oscillazione tra il 42,8 e l'86,3%''. La previsione e' della Marina di Porto Rotondo, storica localita' della Costa Smeralda.


Di seguito il testo attuale:

".......................OMISSIS

2. Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:

a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;

c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a24 metri;

e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;

g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;

i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

 

3. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.

 

4. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.

 

5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

 

6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

 

7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all’entrata del bilancio dello Stato.

 

8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2 è esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

 

9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle stesse. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell’ imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l’imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

 

10. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta."

Inutile aggiungere che nel momento storico attuale, ciò comporterà una crisi a cascata nel settore della Nautica da Diporto. Meno immatricolazioni, con conseguente calo degli introiti all'agenzia delle entrate, cantieristica in crisi, fuga dalle acque nazionali a favore di acque Croate e Francesi, con conseguente crollo dell'occupazione dei posti barca nei nostri Porti Turistici e relativa perdita di posti di lavoro, per non parlare delle quotazioni dell'usato...

Il ripristino di una equa tassa di stazionamento ritengo sia una operazione legittima e doverosa, ma applicare una stangata come questa sarebbe davvero la fine della nautica da diporto.

 

Ce la faremo?

Mauro Righetti

 

 

 


    Ma così com'è, la tassa sarà riconosciuta legittima?

    La "Tassa Barche" che entrerà in vigore il 1° Maggio, assomiglia quella introdotta dall'ex presidente della Regione Sardegna, Renato Soru, nel 2006 e che interessava le barche sopra i 14 metri di proprietà dei non residenti in transito sull'isola. Ma fu bocciata prima dalla Consulta e poi dalla Corte di Giustizia Ue perché contraria ai principi della libera prestazione di servizi e della libera concorrenza, costringendo la Regione a rimborsare gli importi. Questa resta l'unica speranza di "farla franca".
    Personalmente, penso che una giusta "Tassa di Circolazione", simile a quella delle auto, sia giusto venga introdotta, ma con importi ragionevoli e tenendo conto dell'anzianità dei mezzi e dell'uso che ne viene fatto. Se la barca è un bene "voluttuario", è giusto che venga penalizzato rispetto a Pensioni, Sanità e Scuola, ma auspico che venga lasciato al settore, già di per se in crisi profonda", la possibilità di emergere e tornare a "galla".
    Mauro Righetti

 

Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Gennaio 2012 11:16
 
© 2008 Sea Way- Patente Nautica-Agenzia | Joomla 1.5 Templates by vonfio.de