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Bocciatura PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Domenica 22 Novembre 2009 21:43

In caso di bocciatura devo ripagare il corso?

No. Nel costo del corso sono comprese due prove complete d'esame. Nel caso in cui il candidato venga ritenuto "non idoneo" per due volte, dovrà ripresentare la documentazione in Capitaneria e la Scuola si occuperà di ritrasmettere la domanda di ammissione all'esame . Il solo costo da sostenere sarà , se è scaduto, il nuovo certificato medico, e Bolli e versamenti per l'esame (circa €100,00).
 
Requisiti PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Domenica 22 Novembre 2009 21:29

Quali sono i requisiti per poter conseguire la patente nautica?

La legge Italiana prevede che per conseguire una patente Nautica occorra possedere determinati requisiti psico-fisici e morali descritti negli Art. 36 e 37 del "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. (GU n. 222 del 22-9-2008 - Suppl. Ordinario n. 223)":

Requisiti Psicofisici

Art. 36.

Giudizio di idoneita'

1. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo 1, o siano dediti all'uso di sostanze psicoattive non possono conseguire la patente nautica ne' la convalida della stessa.

2. Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, possono conseguire esclusivamente la patente di categoria C.

3. Il giudizio di idoneita' psichica e fisica e' espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio puo' essere espresso, altresi', da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all'estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un anno.

4. Il giudizio di idoneita' e' demandato alla commissione medica locale costituita in ogni provincia presso le aziende sanitarie locali del capoluogo di provincia, in caso di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, e in tutti i casi dubbi.

5. La commissione medica locale, in relazione alle malattie o minorazioni fisiche riscontrate e alle eventuali protesi correttive, stabilisce, se ritenuto necessario, termini di validita' delle patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta.

6. Il giudizio di idoneita' e' inoltre demandato alle commissioni mediche locali, quando e' disposto dall'autorita' marittima o dal prefetto.

7. L'accertamento di cui ai commi 3 e 4 deve risultare da certificazione di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di abilitazione. Il certificato medico e quello rilasciato dalla commissione medica locale sono conformi al modello contenuto nell'allegato I, annesso 1.

8. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici.

9. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.

Requisiti Morali

Art. 37.

Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche

1. Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonche' coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

3. Avverso il mancato rilascio ovvero in caso di revoca della patente nautica per i motivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. L'autorita' marittima o gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accertano i requisiti morali, richiedendo il certificato del casellario giudiziale. Per i cittadini stranieri il certificato del casellario giudiziale e' sostituito da una dichiarazione dell'autorita' consolare.

Ultimo aggiornamento Domenica 22 Novembre 2009 21:42
 
Rinnovo Patente PDF Stampa E-mail
Scritto da Mauro Righetti   
Domenica 15 Novembre 2009 18:13

Cosa occorre per rinnovare la Patente?

Il "rinnovo",più propriamente la la "Convalida" della patente, avviene dietro presentazione del certificato medico dell'AUSL che accerta il permanere dei requisiti psico-fisici all'interno dei valori previsti per legge.

Occorre prenotare la visita e presentarsi muniti di Marca da Bollo da €16,00, documento d'identità  ed effettuare un versamento su C.C. Postale su modulo fornito presso la struttura.

All'Agenzia occorre anche una foto-tessera per la domanda da inoltrare all'ufficio di rilascio della patente e un documento d'identità in corso di validità  da fotocopiare.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 20 Gennaio 2016 16:55
 
Iscrizione PDF Stampa E-mail
Scritto da Mauro Righetti   
Domenica 15 Novembre 2009 18:05

Cosa occorre per iscriversi al corso Patente?

Occorrono:

 

  • 3 foto-tessera
  • un documento di identità in corso di validità
  • un certificato medico apposito rilasciato dall'AUSL.

 

 

Per il rilascio del certificato medico occorre presentarsi con una Foto-Tessera, una Marca da Bollo da €16,00 e verrà richiesto di effettuare un versamento su bollettino postale dell'importo che verrà indicato presso la struttura stessa.

N.B.Ogni certificato medico rilasciato presso strutture non ufficiali (es. autoscuole, ambulatori privati, etc) non è utilizzabile.

Ultimo aggiornamento Sabato 03 Dicembre 2016 12:42
 


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