patente a punti Stampa
Scritto da Mauro Righetti   
Domenica 25 Dicembre 2011 22:54

NUOVI QUIZ NELLA SEZIONE "MATERIALE DIDATTICO"

 

In arrivo Patentino Nautico per tutti e Patente Nautica a punti

assieme ad altre innovazioni che riguardano l'istituzione di una banca dati per la tracciabilità delle unità.

La legge è stata approvata alla Camera con una larga maggioranza e ora è al vaglio del Senato, attendiamo tutti con interesse il testo definitivo e il regolamento attuativo.

 

Di seguito il disegno di legge:

art.1

(Patente a Punti)

1. È istituita la patente nautica a punti per i conducenti di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto. All’atto del rilascio della patente nautica è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nella banca dati istituita ai sensi dell’articolo 2, subisce decurtazioni, nelle misure indicate dal decreto legislativo adottato in attuazione della delega prevista dall’articolo 4, a seguito della violazione delle norme indicate nel medesimo decreto legislativo. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita del punteggio ne dà notizia, entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata, al personale impiegato presso la banca dati istituita ai sensi dell’articolo 2. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di un mese decorre dalla conoscenza, da parte dell’organo di polizia, dell’avvenuto pagamento della sanzione, o della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se il conducente del natante, dell’imbarcazione o della nave da diporto, responsabile della violazione, sia stato identificato inequivocabilmente. Tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dal personale della banca dati istituita ai sensi dell’articolo 2. Ciascun conducente di natanti, imbarcazioni o navi da diporto può controllare in tempo reale lo stato della propria patente nautica collegandosi per via telematica alla banca dati secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 2.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consente di riacquistare sei punti. A tale fine l’attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso alla banca dati istituita ai sensi dell’articolo 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per un periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite di venti punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente nautica deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica. A tale fine il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su comunicazione del personale della banca dati di cui all’articolo 2, dispone la revisione della patente nautica. Qualora il titolare della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un mese dalla data della notifica del provvedimento di revisione, la patente è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi a ciò preposti, che provvedono, altresì, al ritiro e alla conservazione della patente nautica.

Art. 2.

(Banche dati)

1. Ai fini della tutela della sicurezza in mare è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica rilasciata ai sensi dell’articolo 1. Nella banca dati sono riportati anche i casi di incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del punteggio della patente nautica.

2. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è, altresì, istituita una banca dati che, per ogni natante, imbarcazione e nave da diporto, indica:

a) i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione;

b) le eventuali modifiche tecniche, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
c) i dati relativi allo stato giuridico del costruttore e del mandatario, come definiti ai sensi dell’articolo 5 del codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché del conducente;
d) gli eventuali incidenti in cui sono incorsi, con indicazione dei danni causati a persone e cose;
e) i dati relativi alla sospensione e alla decurtazione dei punti dalla patente nautica.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico delle banche dati. Con il medesimo regolamento è altresì prevista la possibilità di collegamento per via telematica alla banca dati, al fine di assicurare il controllo dello stato delle patenti nautiche a punti da parte dei conducenti, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3.

Art. 3.

(Patentino nautico a punti)

1. Per la guida dei natanti che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 39 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è istituito un patenti no nautico a punti, conseguito attraverso un esame di idoneità alla guida del natante rilasciato dagli uffici competenti del Ministero delle infrastruttue e dei trasporti.

2. Con decreti dirigenziali del Ministero delle infrastruttue e dei trasporti è disciplinato il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il duplicato del patentino nautico a punti.
3. Gli aspiranti al conseguimento del patentino nautico a punti possono frequentare appositi corsi organizzati dagli enti preposti al rilascio del medesimo patentino.

Art. 4.

(Delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni da parte dei conducenti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento da parte dei conducenti in possesso della patente nautica e del patentino nautico a punti di cui agli articoli 1 e 3, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

b) individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l’applicazione, oltre che delle sanzioni di cui alla lettera a), della decurtazione di punti della patente nautica o dal patentino nautico e l’indicazione del numero dei punti decurtati;
c) prevedere i casi di ritiro, temporaneo o definitivo della patente nautica o del patentino nautico.

 

Ultimo aggiornamento Sabato 03 Dicembre 2016 12:29
 

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